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Entrate in vigore le nuove norme per il principo attivo nelle ricette

Venerdì 17 Agosto 2012

Sono entrate in vigore, con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del 14 agosto, le nuove norme sulla compilazione delle ricette da parte dei medici, norme che stabiliscono la conversione in legge del dl 95 'Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini'.
Il comma 11-bis del dl 95 stabilisce che "il medico che curi un paziente, per la prima volta, per una patologia cronica per il cui trattamento sono disponibili più medicinali equivalenti è tenuto a indicare nella ricetta del Servizio sanitario nazionale la sola denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco".
Da oggi, dunque, il medico dovrà indicare nella ricetta il nome del principio attivo del farmaco prescritto anciché, come accadeva fin'ora, il nome commerciale del medicinale.
A discrezione del medico, poi, aggiungere o meno, oltre alla sostanza contenuta nel farmaco, anche il nome commerciale, nota che diventa vincolante per il farmacista nel caso in cui sia specificata la "non sostituibilità" del medicinale, che andrà giustificata con un paio di righe di motivazione.
Si legge infatti nel dl che il medico "ha facoltà di indicare altresì la denominazione di uno specifico medicinale a base dello stesso principio attivo; tale indicazione è vincolante per il farmacista ove in essa sia inserita, corredata obbligatoriamente di una sintetica motivazione, la clausola di non sostituibilità".



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